Non categorizzato

I neolaureati che intendono iscriversi all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia del Verbano-Cusio-Ossola devono:

  1. Essere residenti o avere il domicilio professionale nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
  2. Ricordiamo che l'iscrivendo, se non già posseduta, dovrà obbligatoriamente dotarsi di indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) che l'Ordine fornisce gratuitamente a tutti gli iscritti; pdf Modulo richiesta PEC (127 KB)
  3. Le istruzioni sono valide per cittadini italiani o UE che hanno conseguito il diploma di laurea e (per chi non ha ancora la laurea abilitante) l’abilitazione in Italia, oppure in un paese dell’Unione Europea. Coloro che non rientrano nelle categorie suddette dovranno contattare l’Ordine al numero 0323516646 o inviare una mail di richiesta informazioni all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prima di procedere procurarsi anticipatamente i bolli, i pdf o jpg dei documenti seguenti e pagare:

  1. Pagare il bollo da € 16.00. Acquistare la marca da bollo cartacea; il numero seriale sarà da inserire all'interno dello spazio apposito della domanda di iscrizione. La stampa della domanda completa di bollo originale dovrà essere consegnata e firmata in Segreteria davanti al funzionario dell’Ordine preposto ai sensi di legge.
  2. Pagare la Tassa “CONCESSIONI GOVERNATIVE” di € 168,00 versata all’Ufficio postale (o tramite canali alternativi abilitati al pagamento di bollettini postali) sul c/c n. 8003 (intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – Centro Operativo di Pescara - TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE), codice tariffa 8617, tipo di versamento RILASCIO. Scansionare il bollettino per poter fare l’upload nella sezione apposita; consegnare in Segreteria l’originale) - pdf Bollettino 8003 (91 KB)
  3. Documento di identità in corso di validità. Scansione o foto ben definita, leggibile e senza bordi di disturbo del fronte e del retro (Carta di identità, passaporto);
  4. Tessera sanitaria dove è indicato il Codice Fiscale. Scansione o foto ben definita, leggibile e senza bordi di disturbo del fronte e del retro;
  5. Foto tessera in formato jpg. Foto raffigurante il volto di fronte (formato tessera usuale). La fotografia verrà utilizzata per il tesserino di iscrizione.
  6. Per chi ha conseguito il titolo di studio NON in Italia: Decreto di riconoscimento del titolo di studio rilasciato dal Ministero della Salute. I titoli di studio conseguiti  non in Italia  ma negli Stati Membri dell’Unione Europea devono avere il riconoscimento del Ministero della Salute Italiano. IL DECRETO MINISTERIALE di riconoscimento del Titolo di studio dovrà essere presentato all’Ordine in originale, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.

Il pagamento della quota Ordinistica sarà inviato via mail/PEC successivamente all’avvenuta iscrizione e dovrà essere pagato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA: Alla mail inserita in fase di registrazione riceverete il bollettino PagoPA col Codice IUV (indicato con Codice o Numero avviso) da utilizzarsi per pagare i contributi ordinistici. Il bollettino è pagabile tramite qualsiasi circuito che accettano il PagoPA (tabaccherie, ricevitorie SISAL, banche e homebanking, app per pagamenti on line).

IMPORTANTE - Non si accettano domande di iscrizione non corredate dalla documentazione completa, dalle autodichiarazioni o autocertificazioni previste e dai suddetti versamenti. Sulla domanda di iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi (art. 8 DPR 5/4/1950 N. 221).

Per farlo clicca sul bottone qui sotto, accedi con SPID all'Area Riservata e segui la procedura guidata.

Iscriviti subito

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Verbania mette a disposizione di tutti i cittadini l'elenco dei professionisti iscritti al proprio Albo per garantirne la professionalità e la specializzazione.

I professionisti potranno essere filtrati a seconda dell'Albo di appartenenza (medici o odontoiatri), per nominativo, per specializzazione e altri specifici parametri. 

Consulta l'Albo online

I professionisti iscritti all'Ordine dei Medici di Lecco possono stampare l'attestato di pagamento annuale dell'iscrizione all'Ordine direttamente online, nell'apposita sezione dell'Area Servizi a loro riservata.

Accedi ai servizi online e scarica la documentazione relativa al tuo status di iscritto!

Stampa tassa di iscrizione

I professionisti iscritti all'Ordine dei Medici di Verbania possono stampare autocertificazione di iscrizione all'Ordine direttamente online, nell'apposita sezione dell'Area Servizi a loro riservata.

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Stampa autocertificazione

Il certificato di iscrizione albo professionale è un certificato che attesta l’iscrizione di un soggetto a un determinato albo professionale.

Al certificato, quale atto pubblico, dovrà essere affrancata una marca da bollo da 16 euro.

Ci sono comunque casi per cui tale marca può non essere applicata, nell specifico le esenzioni previste dalla normativa sono:

  • esercizio e tutela dei diritti elettorali - art. 1, tab. B, d.P.R. 642/72
  • elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare - art. 2, tab. B, d.P.R. 642/72
  • leva militare (dispensa, esonero, congedo anticipato) - art. 2, tab. B, d.P.R. 642/72
  • atti, documenti e provvedimenti in materia penale e di p.S. - art. 3, tab. B, d.P.R. 642/72
  • applicazione leggi tributarie - art. 5, tab. B, d.P.R. 642/72
  • rimborso, riduzione o sospensione del pagamento tributi - art. 5, tab. B, d.P.R. 642/72
  • calcolo detrazioni irpef - art. 5, tab. B, d.P.R. 642/72
  • attribuzione, rettifica o modifica del c.F. O p.I. - art. 5, tab. B, d.P.R. 642/72
  • denuncia di successione a seguito decesso congiunto - art. 5, tab. B, d.P.R. 642/72
  • titolo di debito pubblico, buoni del tesoro, titoli dello stato - art. 7, tab. B, d.P.R. 642/72
  • documenti per persone non abbienti, per ottenere sussidi ed a scopo di beneficenza - art. 8, tab. B, d.P.R. 642/72
  • certificati anagrafici richiesti da società sportive su disposizione delle rispettive federaz. E di enti ed associaz. Di promozione sportiva di appartenenza - art. 8/bis, tab. B, d.P.R. 642/72
  • assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari (indennità e rendita) liquidazionee pagamento pensioni dirette o di reversibilità - art. 9, tab. B, d.P.R. 642/72
  • iscrizione all'ufficio di collocamento - art. 9, tab. B, d.P.R. 642/72
  • infortuni inps - art. 9, tab. B, d.P.R. 642/72
  • ricongiunzione carriera agli effetti contributivi - art. 9, tab. B, d.P.R. 642/72
  • assistenza sanitaria nazionale - art. 10, tab. B, d.P.R. 642/72
  • ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo, materna, asili nido, ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado - art. 11, tab. B, d.P.R. 642/72
  • domande per ottenere borse di studio, presalari e buoni libro - art. 11, tab. B, d.P.R. 642/72
  • esonero totale o parziale pagamento tasse scolastiche - art. 11, tab. B, d.P.R. 642/72
  • domande, certificati, documenti, ricorsi in mat.Di pensioni dirette o di reversibilità, rapporti di pubblico impiego, assicuraz.Sociali obblig. E di assegni fam. - art. 12, tab. B, d.P.R. 642/72
  • atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti - art. 12, tab. B, d.P.R. 642/72
  • controversie in materia di equo canone - art. 12, tab. B, d.P.R. 642/72
  • tutela dei minori e degli interdetti - art. 13, tab. B, d.P.R. 642/72
  • atti e documenti per adozione, affidamento e assistenza minori - art. 13, tab. B, d.P.R. 642/72
  • contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzone del nuovo codice della strada - art. 13/bis, tab. B, d.P.R. 642/72
  • domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo - art. 14, tab. B, d.P.R. 642/72
  • dichiaraz. Sostitutive certificazioni e atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificaz. Ed integraz. - art. 14, tab. B, d.P.R. 642/72
  • bollette ed altri documenti doganali di ogni specie - art. 15, tab. B, d.P.R. 642/72
  • atti comunitari e nazionali al settore agricolo, calamità naturali - art. 21/bis, tab. B, d.P.R. 642/72
  • espropriazione per pubblica utilità, calcolo indennizzo - art. 22, tab. B, d.P.R. 642/72
  • biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone - art. 24, tab. B, d.P.R. 642/72
  • contratti di lavoro e impiego sia individuali che collettivi; locazione fondi rustici; libretto colonici - art. 25, tab. B, d.P.R. 642/72
  • atti, documenti, istanze alle o.N.L.U.S., contratti e copie dichiarati conformi - art. 27/bis, tab. B, d.P.R. 642/72
  • rilascio libretto internazionale di famiglia - art. 6, d.M. 18.10.78
  • liquidazione e pagamento d'indennità e rendite inail - d.P.R. 1124/65
  • documenti attestanti la volontà di essere cremato - art. 79, d.P.R.285/90
  • finanziamenti per miglioramento dell'agricoltura, artigianato ecc.- art. 16, d.P.R. 601/73
  • assicurazioni - risarcimenti - rendita vitalizia - art. 34, d.P.R. 601/73 - art. 36, c. 3 l. 900/69
  • certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a pensioni di guerra - art. 126, d.P.R. 915/78
  • rilascio libretto di lavoro e relativa certificazione - art. 12,legge 112/35
  • invalidità civile ed accompagnamento - legge 118/71
  • corsi di formazione professionale - art. 3, legge 127/97
  • risarcimento danni agricoli a seguito di calamità naturali, benefici cee e contributi aima - art. 7 bis, legge 17/1984
  • atti relativi allo svolgimento di attività di volontariato - art. 8, legge 266/91
  • duplicati di atti e documenti smarriti - art. 7, legge 405/90
  • cooperative edilizie - legge 427/93
  • documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego - art. 10, legge 533/73
  • variazione toponomastica e numerazione civica - art. 16, legge 537/73
  • scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - art. 19, legge 74/87
  • documentazione necessaria nei processi penali (es. Procura avvocati) - art. 18, d.P.R. 115/02
  • certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari - art. 5, dpr 54/2002
  • concessione mutui agricoli normativa cee - art. 16, l. 153/75
  • legalizzazione fotografie per il rilascio di documenti personali - art. 34 c. 2, dpr 445/2000
  • ricorso avverso il diniego del ricongiungimento familiare dall'estero per stranieri - art. 28 p.6, l. 40/98

I professionisti iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Verbania possono richiedere il proprio certificato di iscrizione presso la Segreteria dell'Ordine, prendendo appuntamento al numero 0323-516646 o mandando una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La stampa del certificato da parte dell'Ordine ha un costo di Euro 5,00.

 

Le principali convenzioni commerciali e di servizi integrativi d'interesse per i medici e gli odontoiatri italiani sono sottoscritte dalla Fondazione ENPAM, Cassa di Previdenza dei medici e degli odontoiatri.

Per consultare le convenzioni commerciali e i servizi integrativi ENPAM, visitare il sito all'indirizzo: http://www.enpam.it/servizi-integrativi.

In aggiunta alle convenzioni commerciali ENPAM, l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di ................. segnala alcune proposte ricevute da varie aziende che offrono beni e servizi in favore degli iscritti all'Ordine a condizioni vantaggiose.

Si riportano di seguito, suddivise per categorie merceologiche.

DELIBERA N° 65/2019

LINEE GUIDA IN TEMA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SANITARIA

Metodologia della Pubblicità Sanitaria

Alla luce della nuova legge di bilancio 2019 che ha introdotto specifiche norme per la pubblicità in campo sanitario è utile rivedere le modalità di valutazione della pubblicità sanitaria, così da fornire alla nostra istituzione ordinistica gli strumenti per poter esprimere un parere preventivo alle richieste degli iscritti e avere delle linee guida per poter procedere contro eventuali abusi in questo campo e, soprattutto, non devono comparire elementi di " carattere promozionale o suggestionale".

NB: Questo documento potrà essere modificato in base alle direttive della FNOMCeO.

Alla fine del testo sono riportati per sintesi i riferimento normativi essenziali, ricordando che il testo base rimane comunque la legge 175/92, abrogata di alcuni articoli.

Definizione

Si definisce pubblicità in campo sanitario la comunicazione ai cittadini attraverso qualsiasi mezzo mediatico di qualsiasi messaggio che contenga informazioni di carattere sanitario, compresi titoli, ubicazioni topografiche e altre informazioni utili a localizzare la sede dove reperire i servizi offerti.

Titolarità della pubblicità

Possono effettuare pubblicità informativa solo coloro che siano in possesso della titolarità dell’attività sanitaria specifica, ossia il titolare della AOM o dello Studio Medico regolarmente abilitato alla professione e iscritto all’Albo, o la struttura sanitaria sotto forma societaria, nel questo caso deve essere chiaramente indicato il nome, cognome e titoli professionali del medico incaricato della direzione sanitaria (art. 4 legge 175/92).

Obblighi

Dal 1 maggio 2019 il Direttore Sanitario deve essere obbligatoriamente iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia in cui è sede l’attività. Questo anche nel caso in cui l’esercente abbia un’attività personale, al di fuori della Direzione Sanitaria (proprio studio, consulente ecc.) prevalente in altra provincia. È fatto obbligo all’iscritto comunicare al proprio ordine la qualifica di Direttore Sanitario e, nel caso di dimissioni dall’incarico, comunicare tempestivamente la decadenza da questo ruolo.

Mezzi utilizzabili

È possibile effettuare opera di informazione al pubblico attraverso canali quali stampa, televisione, radio, cartellonista. Web ed altro a patto che il canale pubblicitario prescelto non sia disdicevole per il decoro professionale sia per la tipologia che per il luogo in cui avviene la pubblicità.

Caratteristiche

La pubblicità informativa sanitaria deve essere “accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non deve divulgare notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale”.

Non dovranno comparire in essa, inoltre, elementi di "carattere promozionale o suggestionale”, ossia immagini o testi che possano far pensare al cittadino che l’utilizzo di una determinata diagnosi o terapia possano ottenere risultati come quelli presi ad esempio ma che non hanno relazione con il percorso sanitario (es: immagini di personaggi testimonial felici e sorridenti come risultato della terapia stessa, quando invece sono immagini suggestive).

Il messaggio pubblicitario potrà contenere sia i modi per il contatto (numeri telefonici, indirizzo stradale, indirizzo mail, sito web, presenza sui social media, orari di apertura) che informazioni specifiche riguardanti l’attività professionale.

Pertanto sono ammesse nel messaggio le informazioni riguardanti:

I titoli e le specializzazioni professionali legalmente ottenute e riconosciute e validate
Master e Corsi di Perfezionamento su argomenti specifici
Le caratteristiche specifiche del servizio offerto, ad esempio: conservativa, protesi, parodontologia ecc. anche se queste branche non sono supportate da un percorso formativo di specialità universitaria.
Curricula dei sanitari

Viceversa ci si deve attenere a norme restrittive:

  • Non sono consentiti messaggi equivoci, ingannevoli, denigratori nei confronti di altre categorie o colleghi, messaggi comparativi sia verso colleghi che in riferimento a terapie specifiche, che pubblicizzino metodologie come innovative quando esse siano terapie abituali, che pubblicizzano metodologie senza comprovata efficacia scientifica o terapie sperimentali;
  • La pubblicità non può violare la normativa della privacy: non è consentita la pubblicazione del viso del paziente o casi in cui esso è facilmente riconoscibile da altri;
  • Non è consentita pubblicità evocativa; esempio: contenere immagini di modelli o testimonial o visi che potrebbero richiamare l’esito della prestazione stessa;
  • Non è consentito pubblicizzare prestazioni in forma di gratuità o di bonus;
  • Non è consentito pubblicizzare uno sconto percentuale verso un tariffario;
  • Non è consentito pubblicizzare dispositivi medici o marchi pubblicitari;
  • Non è consentito pubblicizzare tecniche operative che enfatizzino particolari abilità personali o particolari attrezzature.


NORMATIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SANITARIA

Qualora abbiate dei dubbi sulla forma e sui contenuti delle vostre iniziative di informazione e Pubblicità Sanitaria è possibile richiedere un parere preventivo non vincolante all'Ordine, ricordandovi che la responsabilità è e rimane sempre a carico del Professionista.

La richiesta va effettuata esclusivamente a mezzo PEC ed inviata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

pdf Modulo - Pubblicità sanitaria (161 KB)

Iscrizione all’Albo delle Società tra Professionisti (STP)

Note informative:

  • La domanda deve essere presentata dal Legale Rappresentante.
  • La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli Albi tenuti presso l'Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la Sede Legale.

Come iscrivere una STP all'Albo

La domanda di iscrizione va compilata su foglio bollato IN CARATTERE STAMPATELLO. pdf Domanda di iscrizione STP (96 KB)
Le domande mancanti anche di un solo dato non saranno accettate.
Alla domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante della Società devono essere allegati:

  1. atto costitutivo e/o statuto della Società in copia autentica o, nel caso di Società semplice, dichiarazione autentica del Socio professionista, cui spetta l’amministrazione della Società;
  2. elenco nominativo, con relativa copia documento d’identità di ciascuno:
    a) dei Soci che hanno la rappresentanza (per la STP costituita nella forma della Società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento qui indicato, una dichiarazione autenticata del Socio professionista cui spetta l’amministrazione della Società);
    b) dei Soci iscritti agli Albi dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del VCO
    c) degli altri Soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di appartenenza;
  3. certificato di iscrizione all’Albo dei Soci iscritti in altri Ordini o Collegi;
  4. certificato di iscrizione della Società nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese;
  5. dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei Soci di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, N. 34; pdf Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (70 KB)
  6. fotocopia del documento d’identità o di riconoscimento in corso divalidità del legale rappresentante;
  7. fotocopia del codice fiscale del legale rappresentante;
  8. fotocopia del codice fiscale e/o della partita Iva della Società;
  9. attestazione versamento tassa concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative (codice tariffa 8617). pdf Bollettino 8003 2021 (91 KB)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati personali obbligatoriamente richiesti per l’iscrizione nell’Albo sono raccolti, trattati anche con strumenti informatici e detenuti nella sede dell’Ordine, in conformità al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, al solo fine dell’espletamento dei compiti ivi previsti.

Attenzione: le istanze prive della documentazione indicata non potranno essere accettate.

N.B.: qualsivoglia variazione (variazione soci, scopo sociale, cessazione, ecc.) andrà prontamente comunicata all'Ordine a mezzo dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentate, corredata se del caso della necessaria documentazione.

 

 

Il moderno giuramento professionale prende le mosse dal cosiddetto Giuramento di Ippocrate, il primo testo deontologico della storia della medicina. Il rispetto della vita e della dignità del malato, la perizia e la diligenza nell'esercizio della professione: questi solo alcuni dei doveri che ogni medico deve rispettare. 

Testo Antico del Giuramento

 

"Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest\'arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro. Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, nè suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell\'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro".

 

 

Testo Moderno del Giuramento

 

"Il rispetto della vita e della dignità del malato, la perizia e la diligenza nell'esercizio della professione: questi solo alcuni dei doveri che ogni medico deve rispettare.

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento;

di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;

di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;

di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona; di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;

di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica;

di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;

di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;

di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali;

di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione;

di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;

di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico; di prestare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità competente;

di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato;

di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione."

 

 

 

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  • Il presente sito internet si rivolge esclusivamente a Utenti maggiori di 14 anni, ai sensi dell'art. 8, par. 1 Reg. UE 2016/679 nonché dell’art. 2-quinquies del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; connettendosi al sito https://www.medvco.it/ e, eventualmente, fornendo volontariamente propri dati l’Utente dichiara di avere più di 14 anni.

II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

  1. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO)
  • Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Ai sensi dell’art. 25 GDPR, il Titolare è tenuto altresì ad individuare e adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza dei dati personali da esso trattati adeguato al rischio generato dalle operazioni di trattamento effettuate nonché connesso alle altre circostanze rilevanti.
  • Con riferimento al presente sito il Titolare del trattamento è dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del VCO (C.F. 93011100034), con sede a Verbania (VB), Corso Cobianchi n. 62/B.
  • Al Titolare gli interessati potranno fare riferimento per ogni chiarimento oppure per esercitare i diritti che sono loro riconosciuti dagli artt. 15 - 22 Reg. UE 2016/679, ai seguenti recapiti:

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del VCO, con sede a Verbania (VB), Corso Cobianchi n. 62/B

Tel.: 0323516646
Fax: 0323519578
E-mail ordinaria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

  • Il Responsabile per la Protezione dei Dati (c.d. DPO) nominato dal Titolare è l’avv. Mattia Tacchini, contattabile ai seguenti recapiti:

Tel.: 0323086200
Cell.: 3477293002
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Anche al DPO gli interessati potranno fare riferimento per ogni chiarimento oppure per esercitare i diritti che sono loro riconosciuti dagli artt. 15 - 22 Reg. UE 2016/679.

  1. Responsabile del trattamento dei dati
  • Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Titolare, nello svolgimento delle attività di trattamento di dati personali connesse alla gestione del presente sito internet, fruisce di servizi resi da società che, nell’erogazione degli stessi, trattano dati per conto del Titolare stesso; queste società sono state nominate, quando necessario ai sensi dell’art. 28 GDPR, responsabili esterni del trattamento.
  1. Luogo di trattamento dei dati
  • I dati personali sono registrati e custoditi in database elettronici di proprietà del Titolare nonché, eventualmente, dei responsabili esterni del trattamento; i trattamenti connessi alla gestione del presente sito internet sono svolti presso la sede del Titolare nonché presso le sedi delle aziende che forniscono servizi essenziali al funzionamento del sito stesso (quali il fornitore del servizio di hosting).

III - DATI TRATTATI

  1. Tipi di dati trattati
  • Il presente sito web raccoglie informazioni per mezzo di log file esclusivamente in forma anonima, per il solo fine di elaborare statistiche in merito all’uso del sito, nonché per verificare il suo corretto funzionamento. Tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del Titolare.
  • Per mezzo del presente sito, inoltre, possono venire raccolti e successivamente trattati dal Titolare e dai responsabili del trattamento anche i seguenti dati personali degli Utenti per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Titolare e l’adempimento, da parte di quest’ultimo, dei propri obblighi legali:
    indirizzo IP (Internet Protocol) dell’Utente;
    dati personali comuni dell’Utente che si iscrive ad uno degli Albi tenuti dal Titolare (nome e cognome, codice fiscale, residenza, dati di contatto, numero e data di iscrizione al relativo Albo, data e luogo di conseguimento dell’abilitazione, data e luogo della eventuale specializzazione, indirizzo e dati di contatto dello Studio, indirizzo PEC, eventuale iscrizione in elenchi speciali, codice ENPAM, eventuali condanne penali);
    nominativo e dati di contatto per l’inserimento di annunci in bacheca.
  1. Finalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
  • I dati personali di cui sopra sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
    • svolgimento del compito istituzionale di comunicazione esterna del Titolare;
    • svolgimento del compito istituzionale di gestione delle iscrizioni agli Albi tenuti dal Titolare e adempimenti connessi;
    • svolgimento dei compiti istituzionale di gestione della formazione continua degli iscritti;
    • adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente;
    • gestione della bacheca degli annunci.
  • I dati personali al punto precedente saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, salvo che si renda necessario conservarli per obbligo di legge, tenuto conto della natura di ente pubblico del Titolare e della conseguente normativa in materia di conservazione degli archivi e di procedura di scarto. I dati potranno altresì essere conservati per il tempo necessario - dal Titolare oppure da eventuali responsabili - per accertare, esercitare o difendere un loro diritto in sede giudiziaria, entro i termini di prescrizione delle eventuali connesse azioni esercitabili nei loro confronti.
  • In caso di trattamento dei dati personali fondato sulla base giuridica costituita dal consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i dati personali sino alla sua revoca.
  1. Base giuridica del trattamento
  • La base giuridica del trattamento dei dati personali indicati all’art. 5 è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) GDPR, oltre che ai sensi della normativa speciale di disciplina del Titolare quale Ordine professionale, ossia - a titolo esemplificativo e non esaustivo: D.P.R. n. 221/1950, D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946, L. n. 244/2007, art. 2 comma 354, D.L. n. 185/2008, ecc., per le seguenti finalità:
    • svolgimento del compito istituzionale di comunicazione esterna del Titolare;
    • svolgimento del compito istituzionale di gestione delle iscrizioni agli Albi tenuti dal Titolare e adempimenti connessi;
    • svolgimento dei compiti istituzionale di gestione della formazione continua degli iscritti;
  • La base giuridica del trattamento dei dati personali indicati all’art. 5 è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) GDPR, oltre che ai sensi della normativa speciale di disciplina del Titolare quale Ordine professionale, ossia - a titolo esemplificativo e non esaustivo: D.P.R. n. 221/1950, D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946, L. n. 244/2007, art. 2 comma 354, D.L. n. 185/2008, ecc., per le seguenti finalità:
    • adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente
  • La base giuridica del trattamento dei dati personali indicati all’art. 5 è il consenso libero, informato, specifico e inequivocabile dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) GDPR, che viene manifestato all’atto della pubblicazione volontaria del relativo annuncio per la seguente finalità:
    • gestione della bacheca degli annunci
  1. Plugin Social Network
  • Il presente sito non incorpora bottoni per i social network, né link alle pagine social del Titolare.

IV. DIRITTI DELL’INTERESSATO

  1. Diritti dell’interessato
  • L'art. 13, par. 2 del Reg. UE 2016/679 elenca i diritti dell'Utente.
  • Il Titolare informa l'Utente in merito ai diritti allo stesso riconosciuti dagli artt. 13, par. 2, lettere b) e d), 15, 16, 17, 18, 19 e 21 GDPR e precisamente i diritti di: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica (art. 16 GDPR), cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art .18 GDPR); portabilità dei dati (art 20 GDPR); opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi momento del proprio consenso eventualmente prestato (art. 13 par. II lett. c GDPR).
  • Le richieste possono essere indirizzate al Titolare del trattamento, senza formalità o, in alternativa, utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, oppure inviando una mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
  • Qualora il trattamento sia basato, come indicato dall’art. 6.3, sul consenso dell’Utente, quest’ultimo ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento operato prima della suddetta revoca.
  • Al contempo, qualora l'Utente ritenga che con i trattamenti di dati personali operati dal presente sito sia stata violata la vigente normativa, ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

V – NATURA DEL CONFERIMENTO

  1. Natura del conferimento dei dati dell’Utente
  • Il conferimento dei dati personali di cui all’art. 5 è obbligatorio per l'adempimento delle finalità indicate ai primi quattro punti dell’art. 6: l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità per il Titolare di svolgere i propri compiti istituzionali e di adempiere agli obblighi di legge ad esso posti in capo dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati personali di cui all’art. 5 (punto terzo) è facoltativo per la finalità di pubblicazione degli annunci nella bacheca: in mancanza l’Utente non potrà postare annunci nella bacheca.

VI - TRASFERIMENTO DATI A PAESI EXTRA UE

  1. Trasferimento dei dati dell’interessato verso paesi extra UE
  • Il presente sito potrebbe condividere (come nel caso dei dati raccolti dal servizio Google Analytics e dai relativi cookie - sul punto si vedano i successivi artt. 13 e ss.) alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea, verso il territorio USA. Il trasferimento è autorizzato e strettamente regolato dall'articolo 45, par. 1 del Reg. UE 2016/679 nonché della Decisione di Esecuzione UE 2016/1250 della Commissione Europea, atteso che le imprese presso le quali possono essere trasferiti i dati aderiscono al Privacy Shield.
  • Non verranno mai trasferiti dati a Paesi terzi che non rispettino le condizioni previste dagli artt. 45 e ss. del Reg. UE 2016/679.

VII - SICUREZZA

  1. Misure di sicurezza implementate dal Titolare
  • Il presente sito web tratta i dati degli Utenti in maniera lecita e rispettosa del GDPR, adottando le misure di sicurezza adeguate per garantire la sicurezza dei dati e delle relative operazioni di trattamento, tenendo conto dei profili di rischio mappati e della necessità di evitare che si verifichino violazioni di dati personali, sotto forma di accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati.
  • Potrebbero avere accesso ai dati trattati i soggetti autorizzati al trattamento dipendenti Titolare che siano addetti alla gestione del sito oppure alle operazioni di trattamento dei dati raccolti per il tramite dello stesso; inoltre, potranno avere accesso ai dati eventuali responsabili esterni del trattamento, chiamati ad erogare in outsourcing servizi a favore del Titolare necessari al funzionamento del sito.

VIII - COOKIE

  1. I vari tipi di cookie
  • Il sito https://www.medvco.it/ utilizza cookie diretti a rendere la navigazione più facile ed intuitiva per l’Utente.
  • I cookie sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni che possono riguardare l'Utente, le sue preferenze o il dispositivo impiegato per accedere al sito; tali informazioni vengono raccolte per offrire all’Utente un'esperienza di navigazione personalizzata, memorizzando le scelte effettuate dallo stesso in precedenza e adeguando di conseguenza il funzionamento del sito.
  • I cookie potrebbero registrare informazioni personali relative all’Utente: quest’ultimo, se lo desidera, può cancellare tutti cookie (o alcuni di essi) seguendo le istruzioni di cui all’art. 17.
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  1. Cookie di terze parti
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  1. Cookie di profilazione
  • Sono cookie di profilazione quelli diretti a creare un profilo dell'Utente, per poi inviare allo stesso messaggi pubblicitari in linea con le preferenze in precedenza manifestate.
  • Con riferimento a questa tipologia di cookie, ove presenti l'Utente dovrà dare un consenso esplicito al loro uso.
  1. Configurazione del browser utilizzato dall’Utente

IX. MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO

  1. Modifiche alla privacy policy del sito
  • La presente privacy policy, pubblicata all'indirizzo https://www.medvco.it/, potrà essere - secondo le necessità - liberamente modificata dal Titolare; si invitano perciò gli Utenti a monitorare costantemente questo documento.
  • La presente privacy policy è stata da ultimo aggiornata in data 08.10.2021 per essere conforme al GDPR.

Cos’è il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo che viene eletto dagli iscritti ogni quattro anni. È composto da un presidente iscritto nel Registro ufficiale dei revisori dei conti (membro esterno) e da tre membri, di cui due effettivi ed uno uno supplente, eletti tra gli iscritti all’albo (non facenti parte del Consiglio Direttivo).

Compiti

Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell’Ordine. In particolare, il suo compito principale è il controllo del bilancio preventivo, la regolarità degli atti che comportano spese, l’esattezza del bilancio consuntivo e la corrispondenza con le scritture contabili.

I membri - Quadriennio 2021 - 2024

  • Presidente: dott. Alberto Scruzzi
  • Componenti: dott.ssa Elena Barbero, dott. Gianfranco Manini
  • Revisore Supplente: dott. Francesco Romagnoli

Premessa

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha realizzato il Sito https://www.medvco.it/ (di seguito “il Sito") con l'obiettivo di fornire informazioni di interesse generale sull'operato dell'Ordine e servizi specifici per i propri iscritti. Nella presente pagina sono riportate le Note legali relative all’utilizzo del Sito. Il presente documento potrà essere modificato in qualsiasi momento e senza preavviso. L’Utente è pertanto invitato a prendere regolarmente visione dell’ultima versione aggiornata delle stesse, disponibile e permanentemente accessibile da qualunque pagina del sito, cliccando sul collegamento “Note legali”.

Copyright

La visualizzazione, il download e qualunque utilizzo dei dati pubblicati sul presente sito comporta accettazione delle presenti note legali e delle condizioni della licenza con cui sono pubblicati. Salvo ove diversamente indicato, i dati pubblicati sul presente sito sono messi a disposizione con licenza CC-BY 3.0, il cui testo integrale è disponibile al seguente indirizzo: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/legalcode

Questo significa che, ove non diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono liberamente distribuibili e riutilizzabili, a patto che sia sempre citata la fonte e – ove possibile - riportato l'indirizzo web della pagina originale.

Il sito è stato realizzato da Tecsis Srl. Tutti i diritto sono riservati.

 

Per l'esercizio lecito della Professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra è obbligatorio, oltre ad essere in possesso della Laurea e della Abilitazione, anche l'iscrizione all'Albo Professionale.

Questo vale anche per gli specializzandi, in quanto anche durante la frequenza dei relativi corsi, questi esercitano a tutti gli effetti la Professione e quindi, la mancata iscrizione all'Albo, comporta l'esercizio abusivo della Professione con le conseguenti responsabilità di tipo penale.

L'iscrizione a seguito del conseguimento della Laurea e della Abilitazione avviene presso l'Ordine della Provincia di residenza, mentre in tutti gli altri casi (trasferimenti, ecc.), l'iscrizione può avvenire anche dove si esercita prevalentemente la Professione.

In questa sezione del sito trovate le indicazioni e la modulistica necessaria per richiedere l'iscrizione agli Albi della Provincia di ....... 

La Sede dell'Ordine è situata in un palazzo degli inizi del '900 in Corso Martiri della Liberazione, 86.
Entrando nell'androne, alla vostra destra trovate l'ingresso agli Uffici. Per chi arriva con l'automobile, abbiamo 2 posti auto interni disponibili. Basta citofonare per farsi aprire il cancello.

In questa sezione è possibile effettuare le seguenti stampe, previo accesso al portale:

  • Certificato di iscrizione
  • Modello di Autocertificazione
  • Stato Pagamento Quote + stampa attestazione di pagaento

L'ENPAM è l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici: una Fondazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato e con sede a Roma.

In questa sezione verranno inserite informazioni e news riguardati la tematica previdenziale.

Orari

Gli orari di apertura al Pubblico sono i seguenti:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 15.00

Contatti

Telefono: 0323 516646

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC (solo per messaggi con rilevanza legale): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Indirizzo

La sede dell'Ordine Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia Verbano Cusio Ossola si trova in Corso Cobianchi n. 62 Scala B - 28921 Verbania (VB).

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.

Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute che prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per la gestione e certificazione dei crediti formativi ECM, l'istituzione di una anagrafe degli professionisti sanitari e l'allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Co.Ge.A.P.S., in particolare, ha per oggetto:

  • la realizzazione di un progetto unitario e condiviso per la gestione e la certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti della salute sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM nell'ambito del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina;
  • la realizzazione di un sistema operativo unitario per la gestione e la certificazione dei crediti formativi;
  • la gestione operativa del sistema unitario in fase sperimentale e in fase applicativa in condizione di parità tra tutti i consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi;
  • la realizzazione di studi e di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi in materia di ECM.

In particolare il progetto sperimentale prevede:

  • La gestione dell'anagrafe centralizzata che integrata con i sistemi locali dei singoli ordini professionali si ponga come unico compito quello di favorire una visione unica e globale dell'operatività senza eludere né togliere le competenze demandate legalmente a ciascun ordine professionale.
  • Il portale internet, un punto di riferimento non solo per i professionisti sanitari relativamente a funzionalità di anagrafica ed ECM ma vuole anche essere uno strumento per una migliore comunicazione istituzionale e professionale. Il portale costituisce, inoltre, un punto di accesso per l'erogazione dei servizi di anagrafica e di ECM poiché è un sistema predisposto per l'autenticazione e la profilazione degli utenti a garanzia delle Istituzioni di riferimento.

Normativa di riferimento


Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
(articolo introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.


 

 

Non sono stati inseriti contenuti personalizzati

In relazione alla Direttiva UE 2016/2102, è possibile segnalare  eventuali parti del sito che non risultino "accessibili".

Per effettuare tali segnalazioni inviare una mail al seguente link: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando il link alla parte non conforme ed il problema riscontrato.

Vi ringraziamo fin d'ora per la preziosa collaborazione.

 

TECNOLOGIE INFORMATICHE - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 78

 

Il medico nell’uso di strumenti derivanti dall’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici deve attenersi alle seguenti precauzioni e prescrizioni.

 

1. Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico, deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla garanzia della pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza.

2. Il medico collabora a eliminare ogni forma di discriminazione nell’uso delle tecnologie informatiche e a garantire uguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari nonché il recupero del tempo necessario per la relazione di cura.

3. Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di conservazione.

4. Il medico, nell'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica, si attiene alle norme comportamentali previste dagli articoli 55, 56, 57 del presente Codice di deontologia medica e segnala all'Ordine l'apertura di siti web che pubblicizzino la sua attività professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità e informazione sanitaria.

5. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i cittadini.

6. Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina  per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica.

7. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di informazione e comunicazione di dati clinici, deve tener conto della proporzionalità, necessità e sicurezza degli interventi, nonché della eticità delle prestazioni e della deontologia dei comportamenti, al fine di conseguire la massima appropriatezza clinica e gestionale e la sostenibilità dell’uso delle risorse disponibili. Il medico nell’utilizzazione degli strumenti tecnologici di cui sopra utilizza gli stessi principi e criteri generali che regolano l’utilizzazione di qualsiasi altro strumento finalizzato all’esercizio della sua professione.

8. Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per la gestione della complessità propria della medicina e per il miglioramento degli strumenti di prevenzione individuale e collettiva in particolare a fronte di risultanze cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino la scelta preferenziale.

9. Il medico collabora a garantire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva finalità di tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricerca, di governo e di controllo e di telemonitoraggio della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza da attuarsi secondo le previsioni della vigente normativa, della raccolta, utilizzo e monitoraggio dei dati dei pazienti.

10. Il medico deve avvalersi delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi formativi anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli errori e per la sicurezza del paziente.

11. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla maggiore efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, nonché alla promozione del miglioramento delle procedure professionali e della valutazione dei risultati delle prestazioni mediche.

12. Il medico utilizza solo dopo attenta valutazione clinica, etica e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto plurisensoriale col paziente e agisce secondo gli indirizzi della comunità scientifica, sempre evitando il conflitto di interessi.

13. In ogni caso, il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione medico-persona assistita.

14. Il medico contrasta ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre come garante della correttezza, scientificità e deontologia dell’uso dello strumento informatico, assumendosi l’obbligo di segnalare all’Ordine eventuali violazioni di tali comportamenti.

 

SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 47

 

La ricerca scientifica in medicina si avvale della sperimentazione sull’uomo programmata e attuata nel quadro della normativa vigente e nel rispetto dei principi  etici e delle tutele previste dalla Dichiarazione di Helsinki e dal Codice di deontologia medica.

 

1. Il ricercatore deve mantenere un ruolo indipendente nella progettazione, conduzione, analisi, interpretazione, pubblicazione, utilizzo e finanziamento della ricerca.

2. La sperimentazione clinica controllata e randomizzata è la metodologia più valida per dimostrare l’accuratezza di una diagnosi o gli esiti di una terapia e costituisce la base più affidabile per le decisioni operative dei pazienti, dei clinici, delle agenzie regolatorie e dei decisori delle politiche sanitarie.

3. L’interesse per la produzione di nuove conoscenze scientifiche non deve mai prevalere sui fini primari della tutela della salute, della vita e del rispetto della dignità, dell’integrità e del diritto all’autodeterminazione e alla riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti nella ricerca.

4. Il medico partecipa a uno studio clinico se la sua rilevanza scientifica è superiore ai rischi prevedibili per i soggetti coinvolti nella ricerca ed è prevalente sugli interessi economici o aziendali dei finanziatori della ricerca.

5. Il ricercatore, quando i rischi si rivelano superiori ai potenziali benefici o quando, a un’analisi intermedia, esistano prove conclusive sui risultati definitivi, deve valutare se continuare, modificare o interrompere immediatamente lo studio, considerando inaccettabili protocolli di ricerca contenenti clausole d’interruzione stabilite a discrezione del finanziatore.

6. La ricerca biomedica su gruppi di soggetti vulnerabili, sui minori o su incapaci è giustificata solo se è finalizzata alle esigenze di salute del gruppo stesso e non può essere condotta su un gruppo diverso.

7. Il disegno dello studio, le analisi statistiche utilizzate, gli accorgimenti per evitare distorsioni nella stima dei risultati devono essere chiaramente descritti nel protocollo di ricerca tenendo in particolare conto le differenze di genere.

8. La fondatezza scientifica e la rilevanza sotto il profilo diagnostico e terapeutico di una sperimentazione clinica si basano su un’approfondita valutazione delle evidenze disponibili in letteratura comprese quelle derivanti dalla ricerca sugli animali che devono sempre tutelarne il benessere.

9. L’efficacia di un nuovo intervento deve essere comparata al miglior trattamento di efficacia comprovata o, in sua assenza, contro placebo. Il confronto con il non intervento o con un trattamento meno efficace rispetto al miglior trattamento disponibile è accettabile se, per ragioni metodologiche convincenti e scientificamente valide, evita l’esposizione dei pazienti ai rischi derivanti dal fatto di non aver ricevuto il trattamento di efficacia superiore.

10. Il medico sperimentatore deve garantire che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino del suo stato di salute.

11. Il protocollo di uno studio deve essere registrato e pubblicamente accessibile prima dell’arruolamento del primo partecipante, deve includere informazioni sul finanziamento, sulle affiliazioni istituzionali e i potenziali conflitti di interessi degli sperimentatori e sulle disposizioni per il trattamento e il risarcimento dei soggetti danneggiati dalla partecipazione alla ricerca.

12. Il medico sperimentatore raccoglie il consenso informato scritto del soggetto reclutato dopo aver illustrato gli scopi, i metodi, i benefici prevedibili e i rischi possibili della sua partecipazione e il diritto a ritirarsi in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Lo informa inoltre che notificherà al medico curante l’avvenuto reclutamento e il protocollo dello studio e che riceverà la relazione finale con i risultati completi e le conclusioni dello studio.

13. L’analisi, l’interpretazione dei dati e la redazione del rapporto finale di uno studio è un dovere dei medici che hanno eseguito la ricerca e non è delegabile ad altri. I ricercatori hanno il dovere di rendere pubblicamente e integralmente disponibili e accessibili i risultati e le conclusioni di tutti gli studi clinici compresi i dati grezzi. I risultati negativi o non conclusivi devono essere sempre pubblicati o resi disponibili per evitare che venga sovrastimata l’efficacia dei trattamenti e sottostimati gli effetti avversi. I ricercatori non devono sottoscrivere contratti che attribuiscano al finanziatore dello studio la proprietà dei dati e la decisione in merito alla loro pubblicazione.

14. Gli sperimentatori devono sottoscrivere una dichiarazione nella quale affermano che la relazione finale è un resoconto onesto, accurato e senza omissioni rilevanti dello studio e che le eventuali discrepanze rispetto al protocollo registrato sono state introdotte con appositi emendamenti approvati dal Comitato Etico competente.

15. Dichiarazione analoga, integrata con le fonti di finanziamento, le affiliazioni istituzionali e i conflitti di interessi, deve essere utilizzata per la sottomissione dell’articolo per la pubblicazione su qualunque rivista.

16. Il medico non sottoscrive risultati di ricerche non conformi ai principi del Codice di deontologia medica. I comunicati stampa redatti dai ricercatori devono riflettere i risultati della ricerca senza enfatizzare i benefici del trattamento sperimentale per non generare nei pazienti aspettative non realistiche sui nuovi trattamenti.

 

CONFLITTO DI INTERESSI - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 30

 

Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura possono manifestarsi nella ricerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nell’attività di consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

 

1. I medici non devono accettare elargizioni o altre utilità che possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni inerenti all’esercizio professionale.

2. Nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza i medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre utilità solo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

3. Il medico attua una costante revisione critica della divulgazione scientifica di cui viene informato; a tale fine può avvalersi dell’azione di supporto del proprio Ordine professionale.

4. I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

5. Il medico ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca.

6. Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche, senza vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora questi comportino risultati negativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando non sia frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere esplicitato; chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale sponsor.

7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali devono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendono pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell’analisi dei dati.

8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione di dipendenza o di vulnerabilità.

9. Il medico ricercatore non deve accettare di redigere il rapporto conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla quale non ha partecipato e non può accettare clausole di sospensione della ricerca a discrezione dello sponsor ma solo per motivazioni scientifiche o etiche comunicate al Comitato etico per la convalida.

10 .I medici operanti nei Comitati Etici per la sperimentazione sui farmaci e nei Comitati Etici locali devono rispettare le regole di trasparenza della sperimentazione prima di approvarla e rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di interessi. Gli indirizzi applicativi di cui sopra si applicano anche agli studi multicentrici.

11. I medici non possono percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere erogati alla società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda sanitaria presso la quale opera il medico.

12. Il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli strumenti impiegati; la responsabilità di tali scelte spetta al responsabile scientifico dell’evento.

13. Il medico non può accettare ristoro economico per un soggiorno superiore alla durata dell’evento, né per iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente organizzate dal congresso né ospitalità per familiari o amici.

14. Il medico relatore a congressi ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, in particolare di preparazione ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto.

15. Il responsabile scientifico vigila affinché il materiale distribuito dall’industria nel corso degli eventi formativi sia rispondente alla normativa vigente e che le voci di spesa relative al contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla società organizzatrice.

16. Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie per illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi, deve dichiarare gli eventuali rapporti con l’azienda promotrice.

17. E’ fatto divieto al medico di partecipare ad eventi formativi, compresi i minimeeting, la cui ospitalità non sia contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’attività formativa.

18. Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e vengano sponsorizzati in località turistiche nei periodi di stagionalità, il medico non deve protrarre, oltre la durata dell’evento, la sua permanenza a carico dello sponsor.

19. Il medico, ferma restando la libertà delle scelte formative, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica e valenza formativa sia esclusiva.

20. Il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegati all’attività professionale; il medico può accettare pubblicazioni di carattere medico-scientifico.

21. I campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere accettati dal medico per un anno dalla loro immissione in commercio.

22. Il medico riceve gli informatori scientifici del farmaco in base alla loro discrezionalità e alle loro esigenze informative e senza provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di visita può venire data notizia ai pazienti mediante informativa esposta nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o privati e degli studi professionali.

23. Il medico non deve sollecitarela pressione delle associazioni dei malati per ottenere la erogazione di farmaci di non provata efficacia.

24. Il medico facente parte di commissioni di aggiudicazione di forniture non può partecipare a iniziative formative a spese delle aziende partecipanti.

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

(Delibera n.112 del 18/07/2014 e s.m.i.)

TITOLO I

CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1

Definizione

Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine “Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione.

Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione.

Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati.

Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.

Art. 2

Potestà disciplinare

L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale.

Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente competente - di seguito indicato con il termine “Ordine” - ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice.

TITOLO II

DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO

Art. 3

Doveri generali e competenze del medico

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca.

La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.

Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice.

Art. 4

Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico

L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.

Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

Art. 5

Promozione della salute, ambiente e salute globale

Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio.

Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.

Art. 6

Qualità professionale e gestionale

Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.

Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell’accesso alle cure.

Art. 7

Status professionale

In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale.

Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.

Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività professionale.

Art. 8

Dovere di intervento

Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.

Art. 9

Calamità

Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 10

Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.

La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale.

Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.

La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri.

La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge.

Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale.

Art. 11

Riservatezza dei dati personali

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale.

Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.

Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

Art. 12

Trattamento dei dati sensibili

Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento.

Art. 13

Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazioneè una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.

L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti.

Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.

Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali.

Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.

Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.

Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.

Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente.

Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

Art. 14

Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure

Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:

- l’adesione alle buone pratiche cliniche;

- l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;

- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;

- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.

Art. 15

Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali

Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione.

Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.

Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.

Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.

Art. 16

Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.

Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.

Art. 17

Atti finalizzati a provocare la morte

Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.

Art. 18

Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica

I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.

Art. 19

Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.

Il medico assolve agli obblighi formativi.

L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze. 

TITOLO III

RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 20

Relazione di cura

La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.

Art. 21

Competenza professionale

Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere.

Art. 22

Rifiuto di prestazione professionale

Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.

Art. 23

Continuità delle cure

Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.

Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Art. 24

Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

Art. 25

Documentazione sanitaria

Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Il medico, nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi dell’informazione e del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati sensibili.

Art. 26

Cartella clinica

Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.

Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione.

Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.

Art. 27

Libera scelta del medico e del luogo di cura

La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.

È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.

Art. 28

Risoluzione del rapporto fiduciario

Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto della persona assistita.

Art. 29

Cessione di farmaci

Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro.

Art. 30

Conflitto di interessi

Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.

Art. 31

Accordi illeciti nella prescrizione

Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

Art. 32

Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.

Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale.

Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all’Autorità competente.

Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.

TITOLO IV

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO

Art. 33

Informazione e comunicazione con la persona assistita

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.

Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza.

Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.

Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.

Art. 34

Informazione e comunicazione a terzi

L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.

Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Art. 35

Consenso e dissenso informato

L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.

Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.

Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica.

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

Art. 36

Assistenza di urgenza e di emergenza

Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.

Art. 37

Consenso o dissenso del rappresentante legale

Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.

Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

Art. 38

Dichiarazioni anticipate di trattamento

Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte dipersona capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentale.

La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali.

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

Art. 39

Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza

Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.

Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento. 

TITOLO V

TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

Art. 40

Donazione di organi, tessuti e cellule

Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, collaborando all’informazione dei cittadini e sostenendo donatori e riceventi.

Art. 41

Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto

Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell’ordinamento garantendo la corretta informazione dei familiari.

Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da cadavere e il medico, nell’acquisizione del consenso informato scritto, si adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del donatore e del ricevente.

Il medico non partecipa ad attività di trapianto nelle quali la disponibilità di organi, tessuti e cellule abbia finalità di lucro. 

TITOLO VI

SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA

Art. 42

Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione

Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva e la procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione.

Art. 43

Interruzione volontaria di gravidanza

Gli atti medici connessi all’interruzione volontaria di gravidanza operati al di fuori dell’ordinamento, sono vietati e costituiscono grave infrazione deontologica tanto più se compiuti a scopo di lucro.

L’obiezione di coscienza si esprime nell’ambito e nei limiti dell’ordinamento e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.

Art. 44

Procreazione medicalmente assistita

Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i trattamenti terapeutici relativi alla procreazione medicalmente assistita sono di esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e responsabilità e nel rispetto dell’ordinamento.

Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo nei confronti dell’infertilità, sui rischi per la salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.

È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza, senza esimere il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della coppia.

Art. 45

Interventi sul genoma umano

Il medico prescrive e attua interventi al genoma umano per esclusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni patologiche o a queste predisponenti e per la ricerca di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici appropriati ed efficaci.

Il medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi alle procedure e alle loro possibilità di successo acquisendo il consenso scritto.

Art. 46

Indagini predittive

Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto del soggetto interessato o del suo rappresentante legale, che sono gli unici destinatari dei dati e delle relative informazioni.

Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle finalità dell’indagine, sull’effettiva probabilità di attendibile predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed efficaci e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità di vita conseguenti alla conoscenza dei risultati.

Il medico non prescrive né esegue test predittivi richiesti e prodotti a fini meramente assicurativi od occupazionali.

Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute della donna e del nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla gestante, successivamente a idonea informazione.

TITOLO VII

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Art. 47

Sperimentazione scientifica

Il medico nell’attività di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e la vita.

La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione umana e animale, programmata e attuata nel quadro dell’ordinamento.

Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purché siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale.

Il medico sperimentatore si attiene inoltre agli indirizzi applicativi allegati.

Art. 48

Sperimentazione umana

Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da protocolli scientificamente fondati e ispirati al principio di salvaguardia della vita e dell'integrità psico-fisica e nel rispetto della dignità della persona.

La sperimentazione sull’uomo è subordinata al consenso informato scritto del soggetto reclutato e alla contestuale e idonea informazione del medico curante indicato dallo stesso.

Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di interrompere la sperimentazione in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuità assistenziale.

Nel caso di minore o di persona incapace, la sperimentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche relative alla condizione patologica in essere o alla sua evoluzione.

Il medico documenta la volontà del minore e ne tiene conto.

Art. 49

Sperimentazione clinica

Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se sono scientificamente fondati la loro sicurezza e il razionale della loro efficacia.

La redazione del rapporto finale di una sperimentazione è una competenza esclusiva e non delegabile del medico sperimentatore.

Il medico garantisce che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino dello stato di salute.

Art. 50

Sperimentazione sull’animale

Il medico attua la sperimentazione sull'animale nel rispetto dell’ordinamento e persegue l’impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.  

TITOLO VIII

TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTÀ PERSONALE

Art. 51

Soggetti in stato di limitata libertà personale

Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libertà personale è tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti.

Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbligatorio, opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 52

Tortura e trattamenti disumani

Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità diagnostico-terapeutiche anche su richiesta dell’interessato.

Art. 53

Rifiuto consapevole di alimentarsi

Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.

TITOLO IX

ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

Art. 54

Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile

Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.

Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l’onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.

In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

Art. 55

Informazione sanitaria

Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 56

Pubblicità informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.

E' consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

Art. 57

Divieto di patrocinio a fini commerciali

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.

TITOLO X

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 58

Rapporti tra colleghi

Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità.

Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta.

Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese.

Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

Art. 59

Rapporti con il medico curante

Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca.

Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative.

Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione al medico indicato dal paziente stesso.

Art. 60

Consulto e consulenza

Il medico curante, previo consenso dell’interessato o del suo rappresentante legale, propone il consulto con altro collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.

Il medico che non condivida una richiesta di consulto o di consulenza formulata dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale, può astenersi dal parteciparvi, ma fornisce comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica relative al caso.

Lo specialista o il consulente che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato, debitamente sottoscritti.

Art. 61

Affidamento degli assistiti

i medici coinvolti nell’affidamento degli assistiti, in particolare se complessi e fragili, devono assicurare il reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa trasmissione della documentazione clinica.

TITOLO XI

ATTIVITÀ MEDICO LEGALE

Art. 62

Attività medico-legale

L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

L’attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.

Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

Art. 63

Medicina fiscale

Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione.

Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, non devono esprimere valutazioni critiche sul rispettivo operato. 

TITOLO XII

RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI

Art. 64

Rapporti con l’Ordine professionale

Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento.

Il medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di verifica prevista dall’ordinamento.

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell’attività.

Il medico comunica all’Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze.

I Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza, informando l’Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari.

Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.

Art. 65

Società tra professionisti

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.

Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.

Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’autonomia professionale.

Il medico che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:

- l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;

- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento;

- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza;

- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.

Art. 66

Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità.

Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l’osservanza delle regole deontologiche.

Art. 67

Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione

Al medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione.

Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico, o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.

TITOLO XIII

RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 68

Medico operante in strutture pubbliche e private

Il medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

Il medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti dei pazienti e l’autonomia professionale.

In attesa della composizione del contrasto, il medico assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell’indipendenza della propria attività professionale.

Il medico che all’interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla.

Art. 69

Direzione sanitaria e responsabile sanitario

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce.

Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura.

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.

Art. 70

Qualità ed equità delle prestazioni

Il medico non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della sua opera e la sicurezza della persona assistita.

Il medico deve esigere da parte della struttura incui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro e sull’equità delle prestazioni.

TITOLO XIV

MEDICINA DELLO SPORT

Art. 71

Valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva

La valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva è finalizzata esclusivamente alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del soggetto.

Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche disponibili e provvede a un’adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.

Art. 72

Valutazione del mantenimento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica

Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria responsabilità a tutela dell’integrità psico-fisica, in particolare valutando se un atleta possa proseguire la preparazione atletica e l’attività agonistica.

Il medico, in caso di minore, valuta con particolare prudenza che lo sviluppo armonico psico-fisico del soggetto non sia compromesso dall’attività sportiva intrapresa.

Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta, denunciandone tempestivamente il mancato accoglimento all’Autorità competente e all'Ordine.

Art. 73

Doping

Il medico non consiglia, favorisce, prescrive o somministra trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che siano finalizzati ad alterare le prestazioni proprie dell'attività sportiva o a modificare i risultati dei relativi controlli.

Il medico protegge l'atleta da pressioni esterne che lo sollecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì delle possibili gravi conseguenze sulla salute.

TITOLO XV

TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA

Art. 74

Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie

Il medicodeve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività l’informativa alle Autorità sanitarie giudiziarie e ad altre Autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dall’ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.

Art. 75

Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche

Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale.

TITOLO XVI

MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA

Art. 76

Medicina potenziativa

Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta.

Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.

Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

Il medico, sia in attività di ricerca, sia quando gli siano richieste prestazioni non terapeutiche ma finalizzate al potenziamento delle fisiologiche capacità fisiche e cognitive dell’individuo, opera nel rispetto e a salvaguardia della dignità dello stesso in ogni suo riflesso individuale e sociale, dell’identità e dell’integrità della persona e delle sue peculiarità genetiche nonché dei principi di proporzionalità e di precauzione.
Il medico acquisisce il consenso informato in forma scritta avendo cura di verificare, in particolare, la comprensione dei rischi del trattamento. Il medico ha il dovere di rifiutare eventuali richieste ritenute sproporzionate e di alto rischio anche a causa della invasività e potenziale irreversibilità del trattamento a fronte di benefici non terapeutici ma potenziativi.

Art. 76 BIS

Medicina estetica

Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.


Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

TITOLO XVII

MEDICINA MILITARE

Art. 77

Medicina militare

Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra.

Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di “massima efficacia” per il maggior numero di individui.

È dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona.

In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione militare.

TITOLO XVIII

INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA

Art. 78

Tecnologie informatiche

Il medico, nell’uso degli strumenti informatici, garantisce l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche.

Il medico, nell’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici, persegue l’appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole partecipazione della persona assistita.

Il medico, nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.

Art. 79

Innovazione e organizzazione sanitaria

Il medico partecipa e collabora con l’organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina.

Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l’appropriatezza clinica nell’organizzazione sanitaria.

 

DISPOSIZIONE FINALE

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri recepiscono il presente Codice, nel quadro dell’azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ne garantiscono il rispetto.

Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente il Codice, o comunque a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia medica.

Le regole del Codice saranno oggetto di costante valutazione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l’aggiornamento.

Allegati

Allegato Art. 30

Allegato Art. 47

Allegato Art. 78

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In questa sezione saranno presenti informazioni sulla Formazione a Distanza ed alcuni link a corsi FAD della FNOMCeO.

 

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Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alla Pianificazione e governo del territorio.

Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.


 

 

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Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Informazioni ambientali. 

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».


 

 

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Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Strutture sanitarie private accreditate.

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

Trasparenza del servizio sanitario nazionale 

4. É pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.


 

 

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Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Interventi straordinari e di emergenza.

Art. 42, c. 1, lett. a), b), c), d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

    1. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
    2. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
    3. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

 

 

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Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Altri contenuti

L'attività professionale a qualsiasi titolo può essere legalmente esercitata solo dopo l'avvenuta iscrizione all'albo.

Gli iscritti alle scuole di specializzazione dovrebbero pertanto iscriversi obbligatoriamente all'albo (anche se tale requisito non è al momento richiesto dalle università)

Descrizione della procedura di iscrizione. 

  1. Per potersi iscrivere occorre, in primo luogo, aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia ed aver superato l'Esame di Stato per l'Abilitazione all'Esercizio Professionale;

  2. Effettuare il versamento di Euro 168,00 a mezzo apposito bollettino di conto corrente postale reperibile presso qualsiasi ufficio postale, sul C.C.P. n° 8003 - tasse per concessioni governative intestato a "Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara Tasse concessioni governative".     (Bollettini prestampati disponibili presso gli Uffici Postali)
    Tipo di versamento: Rilascio.
    Causale: iscrizione Albo Medici Chirurghi/Odontoiatri. Codice Tariffa 8617

  3. Compilare la domanda di iscrizione (modulo PDF compilabile) in tutte le sue parti (la marca da bollo la applicheremo direttamente noi);
    Domanda Iscrizione Albo Medici Prima Iscrizione
    Alla domanda allegare: 
    • ricevuta del versamento di cui al punto 2,
    • fotocopia di un documento di riconoscimento (NB: la nuova patente rilasciata dalla Motorizzazione NON è valida) e del tesserino contenente il Codice Fiscale;

  4. Consegnare il tutto allo sportello dell'Ordine dove si effettuerà il versamento del contributo annuale e della tassa di iscrizione all'Albo di Euro 220,00 (Euro 190,00+30,00) che, comprende anche il costo del tesserino di riconoscimento. Detto versamento potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE: a mezzo PagoBancomat o carta di credito (AMEX esclusa) direttamente allo sportello o, in alternativa, effettuando un bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT 00 A 00000 00000 0000000000000 presso la Banca Popolare di ........, specificando nella causale - DR. ........(cognome nome)............ PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI;

 

Come ulteriore alternativa, abbiamo da poco attivato anche la possibilità di pagamento diretto alla Banca Popolare di Sondrio tramite la procedura on line denominata PAGOFACILE. Per accedervi basta collegarsi al seguente sito: PAGOFACILE e accedere come UTENTE ANONIMO, selezionare PAGAMENTO SENZA AVVISO (SPONTANEO) poi, l’Ordine di ...... dall’elenco degli Enti Beneficiari; successivamente scegliere la tipologia di pagamento dall’elenco a cascata “PRIMA ISCRIZ ALBO MEDICI”, quindi compilare tutti i campi sottostanti. Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito ed è anche, a richiesta, possibile ricevere una ricevuta cartacea in aggiunta a quella on line.

Per l'inserimento di dati non presenti nel modulo iscrizione (ad es. ulteriori specializzazioni o superamento prova attitudinale ex dlgs 386/98), si prega di utilizzare il modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione reperibile nell'area modulistica del sito.

(!) Attenzione

I neolaureati possono iscriversi all'Ordine dei Medici di .......... direttamente online, seguendo la procedura guidati nell'Area Servizi del sito.

Iscriviti subito

 

 

L'attività professionale a qualsiasi titolo può essere legalmente esercitata solo dopo l'avvenuta iscrizione all'albo.

Gli iscritti alle scuole di specializzazione dovrebbero pertanto iscriversi obbligatoriamente all'albo (anche se tale requisito non è al momento richiesto dalle università)       

Descrizione della procedura di iscrizione. 

  1. Per potersi iscrivere occorre, in primo luogo, aver conseguito la laurea in Odontoiatria ed aver superato l'Esame di Stato per l'Abilitazione all'Esercizio Professionale;

  2. Effettuare il versamento di Euro 168,00 a mezzo apposito bollettino di conto corrente postale reperibile presso qualsiasi ufficio postale, sul C.C.P. n° 8003 - tasse per concessioni governative intestato a "Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara Tasse concessioni governative".     (Bollettini prestampati disponibili presso gli Uffici Postali)
    Tipo di versamento: Rilascio.
    Causale: iscrizione Albo Medici Chirurghi/Odontoiatri. Codice Tariffa 8617

  3. Compilare la domanda di iscrizione (modulo PDF compilabile) in tutte le sue parti (la marca da bollo la applicheremo direttamente noi);
     Albo Odontoiatri Prima Iscrizione 
    Alla domanda allegare: 
    • ricevuta del versamento di cui al punto 2,
    • fotocopia di un documento di riconoscimento (NB: la nuova patente rilasciata dalla Motorizzazione NON è valida) e del tesserino contenente il Codice Fiscale;

  4. Consegnare il tutto allo sportello dell'Ordine dove si effettuerà il versamento del contributo annuale e della tassa di iscrizione all'Albo di Euro 220,00 (Euro 190,00+30,00) che, comprende anche il costo del tesserino di riconoscimento. Detto versamento potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE: a mezzo PagoBancomat o carta di credito (AMEX esclusa) direttamente allo sportello o, in alternativa, effettuando un bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT 00 A 00000 00000 00000000000 presso la Banca Popolare di ..........., specificando nella causale - DR. ........(cognome nome)............ PRIMA ISCRIZIONE ODONTOIATRI;

 

Come ulteriore alternativa, abbiamo da poco attivato anche la possibilità di pagamento diretto alla Banca Popolare di Sondrio tramite la procedura on line denominata PAGOFACILE. Per accedervi basta collegarsi al seguente sito: PAGOFACILE e accedere come UTENTE ANONIMO, selezionare PAGAMENTO SENZA AVVISO (SPONTANEO) poi, l’Ordine di ...... dall’elenco degli Enti Beneficiari; successivamente scegliere la tipologia di pagamento dall’elenco a cascata “PRIMA ISCRIZ ALBO MEDICI”, quindi compilare tutti i campi sottostanti. Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito ed è anche, a richiesta, possibile ricevere una ricevuta cartacea in aggiunta a quella on line.

Per l'inserimento di dati non presenti nel modulo iscrizione (ad es. ulteriori specializzazioni o superamento prova attitudinale ex dlgs 386/98), si prega di utilizzare il modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione reperibile nell'area modulistica del sito.

I neolaureati possono iscriversi all'Ordine direttamente online, completando la procedura guidata nell'Area Servizi dell'Ordine

Iscriviti subito

 

 

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L'attività professionale a qualsiasi titolo può essere legalmente esercitata solo dopo l'avvenuta iscrizione all'albo.

Gli iscritti alle scuole di specializzazione dovrebbero pertanto iscriversi obbligatoriamente all'albo (anche se tale requisito non è al momento richiesto dalle università)      

Descrizione della procedura di iscrizione. 

  1. Per potersi iscrivere occorre, in primo luogo, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
    • aver conseguito doppia laurea in Medicina ed Odontoiatria;
    • aver conseguito laurea in Medicina e immatricolazione entro il 28/01/1980; Aver superato la prova attitudinale ex Dlgs 386/98

  2. Effettuare il versamento di Euro 168,00 a mezzo apposito bollettino di conto corrente postale reperibile presso qualsiasi ufficio postale, sul C.C.P. n° 8003 - tasse per concessioni governative intestato a "Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara Tasse concessioni governative".     (Bollettini prestampati disponibili presso gli Uffici Postali)
    Tipo di versamento: Rilascio.
    Causale: iscrizione Albo Medici Chirurghi/Odontoiatri. Codice Tariffa 8617

  3. Compilare la domanda di iscrizione (modulo PDF) in tutte le sue parti (la marca da bollo la applicheremo direttamente noi);
    Prima doppia Iscrizione 
    Alla domanda allegare: 
    • ricevuta del versamento di cui al punto 2,
    • fotocopia di un documento di riconoscimento (NB: la nuova patente rilasciata dalla Motorizzazione NON è valida) e del tesserino contenente il Codice Fiscale;

  4. Consegnare il tutto allo sportello dell'Ordine dove si effettuerà il versamento del contributo annuale e della tassa di iscrizione all'Albo di Euro 220,00 (Euro 190,00+30,00) che, comprende anche il costo del tesserino di riconoscimento. Detto versamento potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE: a mezzo PagoBancomat o carta di credito (AMEX esclusa) direttamente allo sportello o, in alternativa, effettuando un bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT 00 A 00000 00000 000000000000 presso la Banca Popolare di ......., specificando nella causale - DR. ........(cognome nome)............ PRIMA DOPPIA ISCRIZIONE;

 

Come ulteriore alternativa, abbiamo da poco attivato anche la possibilità di pagamento diretto alla Banca Popolare di Sondrio tramite la procedura on line denominata PAGOFACILE. Per accedervi basta collegarsi al seguente sito: PAGOFACILE e accedere come UTENTE ANONIMO, selezionare PAGAMENTO SENZA AVVISO (SPONTANEO) poi, l’Ordine di ....... dall’elenco degli Enti Beneficiari; successivamente scegliere la tipologia di pagamento dall’elenco a cascata “PRIMA ISCRIZ ALBO MEDICI”, quindi compilare tutti i campi sottostanti. Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito ed è anche, a richiesta, possibile ricevere una ricevuta cartacea in aggiunta a quella on line.

Per l'inserimento di dati non presenti nel modulo iscrizione (ad es. ulteriori specializzazioni o superamento prova attitudinale ex dlgs 386/98), si prega di utilizzare il modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione reperibile nell'area modulistica del sito.

 

 

 

Considerata la complessità e la continua evoluzione della normativa vigente, si consiglia di prendere direttamente contatti con la Segreteria dell'Ordine.

Si rimanda comunque a quanto disposto dal Ministero della Salute.

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Il modo più semplice ed immediato per accedere all'Ordine è utilizzare i Servizi online. Puoi accedere da pc, smartphone o tablet e interagire con gli uffici amministrativi dell'Ente.

 

 

Servizi in area pubblica:

  • * Ricerca iscritti ALBI
  • * Gestioni Eventi  (attuale)
  • Eenco medici per sostituzioni MMG
  • Elenco Mecici per sistituzioni PLS

 

Servizi che presuppongono una registrazione:

  • * Certificato di iscrizione
  • * Modello di Autocertificazione
  • * Stato Pagamento Quote + stampa attestazione di pagaento
  • Gestioni Eventi  (Nuova)
  • Pubblicazione annunci per elenchi sostituzioni

 

  • Richiesta Prima Iscrizione
  • Richiesta di iscrizione per trasferimento
  • Richiesta cancellazione

 

  • Visualizzazione dati detenuti dall'Ordine (anagrafica, lauree, abilitazioni, specializzazioni, ecc.)
  • Richiesta modifica/integrazione (anagrafica, lauree, abilitazioni, specializzazioni, qualifiche, ecc.)
  • Richiesta tesserino (es. causa smarrimento)
  • Richiesta contrassegno "Medico in Visita"

 

 

 

 

In questa sezione saranno pubblicati i concorsi e altre opportunità di lavoro interessanti per gli iscritti all'ordine.

In questo articolo vanno inserite:

  • Link a pag della trasparenza con dati di fatturazione
  • spiegazione di obbligo di Fatture PA
  • split payment

.....

Il rispetto della vita e della dignità del malato, la perizia e la diligenza nell'esercizio della professione: questi solo alcuni dei doveri che ogni medico deve rispettare.

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento;

di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;

di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;

  • di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona;
  • di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
  • di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica;
  • di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
  • di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;
  • di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali;
  • di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione;
  • di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
  • di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
  • di prestare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità competente;
  • di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato;
  • di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione.

"Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest\'arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro.

Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa.

Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, nè suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo.

Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività.

In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi.

Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell\'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili.

E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro".

Medicine non convenzionali - Elenco Esercenti

In data ........, con Deliberazione n. ......, a seguito dell'Accordo Stato – Regioni del 7.02.2013 e in ossequio a quanto comunicato dalla FNOMCEO con Comunicazione n. 9/2015, il Consiglio Direttivo dell’OMCeO ......... ha istituito gli elenchi dei Professionisti esercenti Medicine non Convenzionali in seno all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di ...........

In data ........ il Consiglio Direttivo ha istituito la Commissione che ha il compito di valutare i requisiti ed i titoli dei Medici e degli Odontoiatri interessati all’inserimento nello speciale elenco. La composizione della Commissione risulta quindi come segue: ......................... (questi ultimi due per l’agopuntura), ........... (per la fitoterapia), ............ (per l’omeopatia), ........... (per l’omotossicologia) e ............. (per la medicina antroposofica).

Gli elenchi previsti dall’Accordo Stato-Regioni sono tre:

  1. AGOPUNTURA
  2. FITOTERIA
  3.  EOPATIA suddivisa in: OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA e ANTROPOSOFIA.

 

Come si è arrivati agli ELENCHI ESERCENTI LE MEDICINE NON CONVENZIONALI:

L’Accordo Stato-Regioni del 7.2.2013 ha definito le modalità tassative per la formazione dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia, a tutela della salute dei cittadini e di un corretto esercizio della Professione.

L’art. 1 di detto Accordo definisce il campo di applicazione, sancendo che l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata di esclusiva competenza e responsabilità professionale del Medico chirurgo e dell’Odontoiatra .......

Noi tutti nell’esercitare la nostra professione o in una corsia ospedaliera o nel territorio, affrontiamo ogni giorno le problematiche concrete del mondo sanitario.
Immersi in questa quotidianità constatiamo che la riflessione bioetica più elevata, in qualche modo più teorica, è un approfondimento sicuramente affascinante, però presenta un abisso rispetto alla realtà concreta......

 

 

 

La Scuola di Etica Medica dell’Ordine
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Il Consiglio direttivo - Quadriennio 2021 - 2024

  • Presidente: dott. Antonio Lillo
  • Vicepresidente: dott. Giuseppe Facciotto
  • Segretario: dott.ssa Adele Sacco
  • Tesoriere: dott. Stefano Bertuol
  • Consiglieri:
    dott.ssa Chiara Balconi, dott. Fabio De Cesare,  dott. Gabriele Guzzaloni, dott.ssa Sara Pedretti, dott. Flavio Ravasio -  Componenti Odontoiatri: dott. Lorenzo Baldo
    , dott.ssa Margherita Rossi

Commissione per gli iscritti Albo Odontoiatri - Quadriennio 2021 - 2024

  • Presidente: dott.ssa Margherita Rossi
  • VicePresidente: dott. Ezio Pezzana
  • Componenti: dott. Lorenzo Baldodott.ssa Barbara Cesale

 

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